Solidarietà

***LAVORI IN CORSO***

Domande frequenti raggruppate per categoria.
  1. Maternità
  2. Orario di Lavoro
  3. Reperibilità
  4. Retribuzione
  5. Ferie, Permessi, Malattia e Previdenza
Domande sulla variazione di retribuzione.

  1. L’EMA verrà percepito per intero o riproporzionato?
Risposte.


Cosa cambia per le lavoratrici già in maternità al primo novembre?
Niente. Per quanto riguarda la maternità obbligatoria iniziata prima del 1 novembre la lavoratrice continuerà a percepire per intero le prestazioni economiche di maternità a carico dell’INPS, compresa l’integrazione a carico del datore di lavoro.


Cosa cambia per le lavoratrici che andranno in maternità dopo il primo novembre?
Se l’astensione obbligatoria inizia durante la solidarietà la lavoratrice percepisce l’indennità di maternità proporzionata alle ore considerate lavorative e continuerà a percepire l’integrazione salariale relativa alle ore perse per effetto del CDS.
ovvero
Se la lavoratrice entra in maternità durante la vigenza del contratto di solidarietà, la relativa indennità si calcola sulla retribuzione spettante per la riduzione oraria, mentre viene corrisposto contemporaneamente il trattamento di integrazione salariale in relazione alle ore per le quali, contrattualmente, non è prevista una prestazione di attività.


Come ci si comporta se la giornata di solidarietà coincide con una giornata di festività?

Le linee guida che verranno utilizzate per calendarizzare le giornate di solidarietà suggeriscono che questa sia collocata prima o dopo il giorno festivo, perciò la giornata di solidarietà non può coincidere con una giornata festiva.


L’orario di lavoro dev’essere rispettato “al minuto”?

Durante la solidarietà, di regola, non sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare/straordinario.
Rimane invece possibile usufruire della flessibilità oraria definita nel contratto integrativo aziendale.


Si possono fare i cambi turno di solidarietà?

Non è consentito l’istituto del cambio turno durante le giornate di solidarietà.


La solidarietà è compatibile con la reperibilità?

Durante il periodo di applicazione dei contratti di solidarietà è possibile organizzare i turni per la reperibilità ed effettuare gli interventi che, eventualmente, si rendessero necessari durante tali turni. Questi ultimi, però, non possono essere collocati nelle giornate di solidarietà.


L’EMA verrà percepito per intero o riproporzionato?

L’emolumento annuo aziendale verrà erogato riparametrato alla solidarietà applicata, così come la tredicesima mensilità. Nei periodi di orario ridotto maturano due quote di mensilità aggiuntive per quanto riguarda la tredicesima mensilità: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate e a quelle per assenza tutelata (malattia, infortunio, maternità, ecc.); la seconda, riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale a carico dell’INPS.


L’entrata in vigore del contratto di solidarietà determina una variazione delle ferie maturate ogni mese?
L’entrata in vigore del contratto di solidarietà determina una variazione dei permessi maturati ogni mese?
L’entrata in vigore del contratto di solidarietà determina una variazione dei ROL maturati ogni mese?

Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso (circ. n. 2749 del 1986).
Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro.
Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà.

Ferie, ROL, istituti contrattuali annuali (compreso i premi), 13 mensilità: la quota parte non lavorata viene integrata al 80% per i ratei giornalieri in C.d.S.
Le ferie e i permessi maturano cioè per intero. E’ la loro retribuzione che viene per la quota parte relativa alla riduzione di orario integrata all’ 80%.


L’entrata in vigore del contratto di solidarietà determina una variazione nelle modalità di pagamento delle giornate di malattia?

I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994).
Se il periodo che il lavoratore si assenta per malattia coincide con il periodo nel quale è compresa anche una riduzione di orario, la malattia verrà pagata al 100% per le ore che avrebbe lavorato e al 80% per le ore perse di riduzione.
Se il periodo di malattia coincide con giorni di lavoro a pieno orario contrattuale viene assicurato il trattamento contrattuale.
Se coincide con periodi di totale riduzione (ad esempio una settimana piena a zero ore) il lavoratore è considerato in solidarietà anche se è ammalato e quindi riceverà la retribuzione al 80%.


Quali sono gli effetti del contratto di solidarietà su diritto pensione e TFR?

I periodi trascorsi in C.d.S. sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste.
A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata l’integrazione.
In altre parole la retribuzione di riferimento, ai fini della pensione, durante i periodi di C.d.S. è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni, per chi ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993 (quindi quasi tutti i dipendenti di Tiscali, a meno che non abbiano cominciato a lavorare prima in un’altra azienda), limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell’arco della vita lavorativa, ricomprendendo, fra questi, anche i periodi trascorsi in Cassa Integrazione Guadagni e quindi anche in C.d.S.
Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà e fino al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia è possibile il cumulo tra pensione e quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario lavorativo.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario.

6 Responses to Solidarietà

  1. Mirko says:

    In regime di solidarietà ci sono particolari limtazioni sulla possibilità di avere un anticipo del TFR es per acquisto prima casa?

  2. Alf says:

    E’ possibile avere un chiarimento sull’impatto che ha la solidarietà su chi usufruisce dei permessi della legge 104 ?

    • slctiscali says:

      Si riproporzionano in base ai giorni di effettivo lavoro. Dovresti specificare però se sono permessi per assistenza o per se stessi e se parli di riduzione oraria o di giorni mensili

  3. roberto says:

    Ciao
    é corretto che l’azienda faccia nuove assunzioni durante il periodo in cui siamo in solidarietà ?
    allego link :
    http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=3713508

  4. curiosity says:

    Salve, sempre sul contratto di solidarietà:
    se ho una riduzione oraria di 1 ora e 25 minuti al giorno posso prendere un permesso per le restanti 6 ore e 35 minuti?
    e se ho una riduzione, un giorno, di 7 ore la restante ora posso prenderla di permesso?

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